Circolare Ministero
Trasporti sui dispositivi di ritenuta
dei veicoli della categoria M1. (23/06/2000
Come già comunicatovi precedentemente il Dipartimento
dei Trasporti Terrestri ribadisce con circolare del 22.6.2000
(pubblicata di seguito) l’obbligatorietà dei dispositivi
di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
In essa si conferma che l’obbligo dell’installazione
delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori
che per quelli posteriori; per tutti i veicoli della categoria
M1 che, immatricolati a far data dal 15.61976, siano predisposti
sin dall’origine con specifici punti di attacco, aventi
le caratteristiche indicate o nella Direttiva relativa agli
ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE), ed ai dispositivi
di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento
ECE/ONU n0 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione
dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture
di sicurezza delle autovetture”, entrato in vigore in
Italia il 15.61976 (circolare DC. n0 76/77 del 9.12.1977.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto
terrestre
Segreteria Tecnica
CIRCOLARE N. B53/2000/MOT
Prot. n. 06041UT27/CG(C)
Roma, 22 giugno 2000
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria
Ml.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo
80 Codice della Strada ripropongono a questione concernente
l’obbligatorìetà dell’applicazione
dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli
della categoria Ml, con riferimento alle verifiche da effettuare
in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo
72. comma 2 del codice della Strada, debbono essere equipaggiati
con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine
con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del
Ministro dei trasporti. Tali caratteristiche non hanno potuto
essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni
transitorie dì cui all’articolo 232 del Codice
della Strada, in quanto, com’è noto, la materia
di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria;
esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento
nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi
alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72,
comma 2. del Codice della Strada espressi nella circolare DC.
IV n. DG n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le
caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono
quelle contenuta o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dada
76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14
“Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei
veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza
delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno
1976 (Circolare D.G n. 76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione
delle cinture di sicurezza ricorre, sia per posti anteriori
che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria
Ml che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti
sin dall’origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali DC. n. 152/88
dei 30 settembre 1988 e n. DC. n. 271193 del 30 novembre 1993,
nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi
titolo emanate.
IL DIRETTORE DELL’UNITA Dl GESTIONE
Dott. lng. Ciro Esposito
Dalla circolare del 22/09/2000 emessa dal Ministero dei Trasporti
relativa ai dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria
M1” dove si stabilisce l’obbligatorietà sia
per i posti anteriori sia per quelli posteriori) per tutti i
veicoli immatricolati dal 15/06/1976. Soprattutto con l’introduzione
della patente a punti oltre alla multa sono previsti anche cinque
punti in meno per il conducente che non l’indossa). Sul
sito www.Aci.it viene così specificato: “nelle
vetture anziane le cinture sono obbligatorie anche quando non
installate all’origine, se esistono gli attacchi”.
L’unico modello è la Nuova 500 D sprovviste di
attacchi) nessuno potrà contestare il mancato uso delle
cinture. Per i modelli più recenti (F L, R) che hanno
montato le cinture, queste andranno utilizzate per non incorrere
in sanzioni. Noi comunque consigliamo a tutti i possessori di
Fiat 500 modelli E L, R che sono predisposte all’installazione
delle cinture di sicurezza fino dalla produzione) di installare
ed utilizzare sempre le cinture onde evitare comunque possibili
contestazioni. Stampate la circolare del 22 giugno 2000 in modo
che possa essere portata in macchina ed esibita alle forze dell’ordine
in caso di contestazione. Le cinture non sono inutili, possono
salvare la vita in caso di incidente: il non ‘indossarle’
potrebbe costituire causa di contenzioso con le assicurazioni,
non dimentichiamolo.
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